Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 17 e 23.
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Fino a quando non saranno ricostituiti i Consigli provinciali, le attribuzioni demandate a detti consessi dagli articoli 18 e 19 della presente legge
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Entro tale data saranno costituite dai Primi presidenti di Corte d'appello, ai sensi degli articoli 18 e 19, le nuove Commissioni elettorali
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Ai delitti dolosi previsti dal presente titolo non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art
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stesse modalità di cui ai precedenti articoli 33 e 34; nel medesimo termine, il procuratore della Repubblica, qualora riscontri nel fatto che ha dato
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liste elettorali, tanto se siano compresi nell'elenco di cui all'art. 6, quanto se abbiano presentato domanda ai termini degli articoli 9, 10 e 11
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Alle liste elettorali, rettificate in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione dell'anno successivo, altre
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autenticazione, certificazione o riconoscimento, falsità in atti, per delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli preveduti dagli articoli 522 e 526 del